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Memoria dell'arciprete curato di Capracotta


La Chiesa Madre di Capracotta (foto: V. Simone).

Beatissimo Padre,

la Chiesa di Capracotta, Diocesi di Trivento, sotto il titolo della Vergine Assunta, ha da tempo remoto il Parroco colla denominazione di Arciprete, attualmente di nomina Regia.

Piacque a quella Università, e ad altre Corporazioni morali ivi esistenti assegnare, e donare con istrumento del 1755 rendite, e censi a detta Chiesa per lo mantenimento di dodeci Ecclesiastici, i quali vi avessero dovuto prestare servizio divino, come si trattasse, o sia a somiglianza di Chiesa Collegiata.

In tal modo formossi una Chiesa Ricettizia numerata: i di cui Statuti vennero confermati dall'Ordinario Ecclesiastico, e dalla Regia Potestà sotto le date de' 9 settembre 1783 e 21 febbraio 1786. E laddove secondo l'antica disciplina Ecclesiastica del Regno, anteriormente al Breve Impensa del sommo Pontefice Pio VII nelle Chiese Ricettizie Curate non vi era beneficio Curato con fondazione, ed erezione in titolo, e né Parroco titolare, proprietario, e perpetuo investito secondo le forme canoniche; ed invere la Cura abituale, ed attuale risedeva presso tutto il ceto de' partecipanti, con un vicario ad hoc faciente parte di esso corpo, eletto dal corpo medesimo, ed approvato dall'Ordinario; talché così fatto Vicario Curato, comunque solesse pure assumere il nome di Rettore, o Priore, o Parroco, tale non era in sostanza, ma non più che uno de' partecipanti medesimi, perché senza titolo canonico, e senza corrispondenti Bolle d'istituzione, nella Chiesa di che si tratta, l'Arcipretura preesistente allo stabilimento di Ricettizia, ritenne come ab antico la natura, e la qualifica di beneficio Curato, e sempre provvedibile, giusta il prescritto de' Canoni, colla correspettiva istituzione del predetto Ordinario Diocesano; come si è costantemente praticato in tutte le contingenze delle sussecutive vacanze: e senza che presso i partecipanti novellamente aggregati si fosse trasfuso o in habitu o in actu l'esercizio della Cura, rimasto ex integro presso l'antico titolare. Da qui è, che detti partecipanti, per essere abilitati a confessare, hanno dovuto sempre esser muniti, al pari di tutti gli altri confessori semplici, della corrispondente pagella, temporanea, e rivocabile ad nutum Ordinarii.

Così procedette la cosa fino allo scorso anno 1852 quando quel Monsignor Vescovo, in vista del succennato Breve Impensa, e delle analoghe Istruzioni stabilite dalla Commissione de' Vescovi sotto la presidenza di Monsignor Nunzio Apostolico, e munite di Regio beneplacito (sotto la data de' 18 novembre 1822), giustamente si avvisò nella sua coscienza, che la Ricettizia in parola di Capracotta non dovesse con ulterore ritardo mantenersi nello stato di anomalia. E però, disteso all'uopo il piano di Ricettizia numerata, e prelevatane la congrua dell'Arciprete Curato ne' termini delle menzionate Istruzioni, stabiliva in ragione del dippiù della rendita un corrispondente numero di participazioni in maggiori, e minori. Siffatto piano approvato dalla prelodata Commissione de' Vescovi, presidente Monsignor Nunzio, ebbe pure la conferma per parte del Reale Governo.

E quando l'Ordinario occupavasi per l'esecuzione del piano in discorso, i partecipanti, come sopra, della Chiesa anzidetta affacciarono pretensioni, e produssero reclami avverso tal piano, nel senso che la Chiesa di Capracotta era Collegiata, e non semplice Chiesa Ricettizia.

Interpellato all'oggetto il prefato Vescovo diocesano da S. E. R. Monsignor Nunzio Apostolico, quegli non mancò di far rilevare, che la pretensione di Collegiata era affatto insussistente; dal perché quella Chiesa non aveva né titolo, né possesso come tale: che non era stata volontà, o condizione espressa de' dotanti col di sopra nominato istrumento del 1755 che avesse dovuto canonicamente erigersi in Collegiale: che gli Statuti, con i quali regolavasi detta Chiesa confermati, come si è accennato, dal potere Regio, non la qualificavano, che semplice Chiesa Ricettizia: e che infine il Reale Governo, nella piena conoscenza di essere tal Chiesa dell'espressata categoria (val dire non più che Ricettizia), fin dal 1842 aveva dichiarato all'Ordinario, che si fosse occupato per l’esecuzione del citato Breve Impensa.

Vedutisi essi Partecipanti dalla parte del torto, hanno fatto nuova istanza per riconoscersi per l'avvenire essa Chiesa come Collegiata, a titolo di sanatoria, o in altro miglior modo per l'Autorità, e per grazia della Santa Sede.

Interloquito l'Ordinario su questa nuova istanza, ha portato avviso, che poteva il Clero anzidetto godere per l'avvenire di tal privilegio di Collegiale per Benigna concessione Apostolica. In pari tempo ha soggiunto che la rendita di esso Clero sommava annui docati 1.300.

In cosiffatta posizione di cose l'Arciprete, come sopra, non potendo in modo alcuno concorrere, al menomo pregiudizio de' dritti Parocchiali, i quali nella loro integrità, e nella pienezza di esercizio intende di la[...] scrupolosamente ai suoi successori, non si rimane dall'umiliare alla Santità Vostra, che nella cifra della rendita, espressa nel rincontro del prelodato Ordinario è corso un equivoco di moltissimo momento, e considerazione.

In fatti nello stabilimento del piano nel caduto anno 1852 (come qui avanti) in Ricettizia, esso Monsignor Vescovo calcolò tutta la massa della rendita del ripetuto Clero in docati 691:76; il quale piano fu ritenuto, e confermato dalla Commissione de' Vescovi (presidente Monsignor Nunzio Apostolico) e dalla Regià Autorità. Nel mentre ora nella identica esistenza di entrata, senza alcun successivo incremento per nuovi acquisti, o altro che, tale rendita si è portata pressoché al doppio, o sia a docati 1.300.

E qui gli è debito di rassegnare alla Santità Vostra, che per allargarsi così fatta cifra, vi sono stati compresi, non senza esagerazione, anzi con ispeciosissima iperbole, i dritti Parrochiali (ed aggiungasi avventizii), o di privativa dell'Arciprete, o ne' quali vi rappresenta a titolo di precapienza. E che sia così.

A norma delle menzionate Legali Istruzioni per le Chiese Ricettizie, i dritti de' Parrochi vengono determinati nel seguente modo.

Art. 18: «I diritti parrocchiali minori, detto anche di stola bianca, e nera, si divideranno in due parti eguali, delle quali una ne prenderà il Parroco, ed un'altra si dividerà tra tutt'i partecipanti».

Art. 19: «Nelle associazioni de' cadaveri il Parroco, quando intervenga, o per se stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia».

Dippiù «sono riservati ai soli Parrochi, che sono i custodi risponsabili de' libri parrocchiali, i diritti di tutto ciò che se n'estrae, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, ecc.; come pure spettano ai soli Parrochi i dritti che si ricavano dagli atti preventivi al matrimonio, come fedi di pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense Apostoliche ecc. incumbendo ad essi soli il travaglio, che dai cennati atti deriva».

Si aggiunga, che nella formazione del piano di Ricettizia, come sopra, nel 1852 dalla menzionata rendita di docati 691:76, erasi prelevata, secondo le ripetute Istruzioni legislative, il supplemento di congrua per l'Arciprete Curato in ducati 112.

Cosiffatti dritti, e tale supplemento di congrua sono stati confusi nell'ultima cifra elevata a ducati 1.300; talché l'Arcipretura curata, nel volersi da quel Clero il privilegio di che è parola, in Collegiata, rimarrebbe senza il supplemento di congrua, e spogliata affatto de' dritti avventizii, che le competono, giusta le prefate istruzioni.

Il rassegnante non saprebbe non applaudire alla graziosa concessione del prefato privilegio; ma non ha potuto astenersi per i sacri obblighi della carica, che cuopre, di rappresentare alla Santità Vostra il vero stato della cosa. In vista di che La supplica, affinché si benigni a voler prendere in considerazione le cose dedotte, per la integrità, e per la conservazione de' dritti Parrocchiali: ed ove si degnasse Vostra Beatitudine di annuire alla grazia di erigersi essa Chiesa di Capracotta in Collegiata, sia insieme della di lei Benignità di disporre, che tal grazia subisca l'effetto, prelevato anteriormente dalla rendita vera di detta Chiesa detto supplemento di congrua per l'Arcipretura curata in ducati 112, giusta il surriferito piano del 1852, e salvi, ed invertibili i dritti Parrocchiali come sopra.

Tanto spera dalla Santità Vostra, nel mentre genuflesso, e prostrato Le bacia il piede.


Agostino Bonanotte

 

Fonte: A. Bonanotte, Memoria dell'arciprete curato di Capracotta diocesi di Trivento, Capracotta 1853.

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